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Risoluzione delle Controversie (ADR / ODR)

Informativa ai sensi degli artt. 141 e seguenti del Codice del Consumo, del D.Lgs. 130/2015 e del Regolamento (UE) 524/2013 in materia di risoluzione alternativa delle controversie.

Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2026

1. Reclamo diretto

Prima di attivare qualsiasi procedura esterna invitiamo il cliente a inviare un reclamo scritto a [email protected] oppure alla PEC [email protected], indicando numero di prenotazione, descrizione del problema e documentazione utile. Ci impegniamo a fornire una risposta motivata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione.

2. Mediazione e conciliazione (ADR)

Qualora la risposta non sia soddisfacente, il consumatore può rivolgersi a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie iscritto negli elenchi ufficiali, tra cui:

  • gli sportelli di conciliazione delle Camere di Commercio, in particolare la Camera di Commercio di Roma;
  • gli organismi di mediazione iscritti nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
  • le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco del CNCU.

La partecipazione alla procedura non pregiudica il diritto di adire l'autorità giudiziaria e non comporta la rinuncia ad alcun diritto.

3. Piattaforma ODR europea

Per i contratti conclusi online, i consumatori residenti nell'Unione Europea possono utilizzare gli strumenti di risoluzione online delle controversie messi a disposizione dalla Commissione Europea e i punti di contatto nazionali indicati sul portale ufficiale della Commissione. Il nostro indirizzo di posta elettronica per tali procedure è [email protected].

4. Rete dei Centri Europei dei Consumatori

Per le controversie trasfrontaliere è disponibile il Centro Europeo Consumatori Italia (ECC-Net), che offre assistenza gratuita ai consumatori residenti in un altro Stato membro.

5. Foro competente

In mancanza di accordo, per i rapporti con i consumatori è competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 66-bis del Codice del Consumo. Per i rapporti tra professionisti è competente il Tribunale di Roma. La legge applicabile è quella italiana.

6. Segnalazioni alle autorità

Il consumatore può inoltre presentare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali ritenute scorrette.